Super SismaBonus 110% - Il rifacimento della struttura di copertura è agevolabile?

 

Quando si parla di SismaBonus 110% la domanda ricorrente è: posso ottenere le agevolazioni al 110% per il rifacimento delle strutture di copertura? La risposta non è immediata e le norme si prestano ad molteplici interpretazioni, proviamo ad approfondire il discorso per arrivare ad una risposta ragionata. E' doveroso partire con un breve riepilogo normativo.

T.U.I.R. n. 917/86

Il Testo Unico del 1986 introduce, tra gli altri interventi, la detrazione del 36% per quelli:
"relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari"

quindi è evidente l'intenzione di agevolare sia le misure anti-sismiche che quelle di messa in sicurezza statica.
D.L. n. 63/2013 e s.m.i.

Il D.L. del 2013 estende temporaneamente al 50% la percentuale di detrazione per l'adozione di interventi di cui al Testo Unico del 1986, elevandone anche il limite di spesa da 48.000 € a 96.000 €, con proroghe successive che si sono protratte fino ad oggi.
Le successive modifiche e integrazioni al Decreto n. 63 hanno comportato:
- l'applicazione delle detrazione anche per edifici ubicati in zona sismica 3.
- l'aumento della detrazione al 70% in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e all'80% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori, da valutarsi secondo il D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici). Per parti comuni condominiali le percentuali sono rispettivamente elevate al 75% e 80%.
- tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica.

E' da sottolineare che, a seguito del D.L. 63/2013, il 50% è valido per interventi di messa in sicurezza statica oppure sismica senza passaggio di classe sismica, mentre per aliquote superiori viene richiesto tassativamente il passaggio di classe.



D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio")

Il D.L. del 2020 introduce il c.d. SuperBonus relativo anche per gli interventi sulle strutture portanti elevando al 110% la detrazione per gli interventi strutturali di cui al T.U.I.R. del 1986, alle condizioni seguenti:
- zona sismica 1, 2 o 3
- attestazione dell'efficacia degli interventi asseverata dai professionisti coinvolti, con valutazioni ed asseverazioni da svolgersi sulla base del D.M. 58/2017 (Linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici).
- non è necessario il salto di classe sismica.

Ora è possibile osservare che le condizioni per l'aliquota al 110% prescrivono di svolgere le valutazioni e le asseverazioni in base al D.M. 58/2017 che è stato opportunamente modificato dal D.M. 24/2020 e dal D.M. 329/2020 per adattarlo all'applicazione del SuperBonus. All'art.3 si legge, in merito alle modalità di attestazione: 
"L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico 
è asseverata dai professionisti incaricati [...]"
quindi si parla esclusivamente di riduzione del rischio simico, ovvero si escludono interventi di messa in sicurezza statica.
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Dal riepilogo normativo "fiscale" emerge che gli interventi strutturali agevolabili al 110% sono quelli connessi ad interventi di riduzione del rischio sismico. Ora è necessario approfondire la normativa "tecnica, ovvero le Norme Tecniche per le Costruzioni (NT2018) che rimangono sempre il riferimento principale per la progettazione strutturale.

Gli interventi previsti dalle NTC2018 sulle costruzioni esistenti sono di 3 tipi:
  1. intervento di riparazione o locale, che interessano singoli elementi o porzioni di struttura. Una delle condizioni da rispettare è che "non venga alterato significativamente il comportamento globale della costruzione", e quindi va dimostrato che "l'insieme di interventi non modifichi significativamente la rigidezza e la resistenza nei confronti delle azioni orizzontali (ossia sismiche) e capacità di deformazione della struttura"
  2. intervento di miglioramento , finalizzato a conseguire un aumento della sicurezza simica globale del fabbricato. Tale intervento presuppone un miglioramento minimo del 10% ed una valutazione di sicurezza generalizzata del fabbricato, o quantomeno estesa a tutti gli elementi coinvolti. 
  3. intervento di adeguamento, finalizzato al raggiungimento dei livelli di sicurezza delle nuove costruzioni.
L'intervento di rifacimento delle strutture di copertura rientra solitamente nell'intervento (1) poiché si ritiene che il comportamento complessivo del fabbricato non venga alterato in modo significativo e pertanto non viene condotta una valutazione della sicurezza globale.

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In conclusione, un intervento di rifacimento delle strutture di copertura rientra (salvo casi molto rari) nell'intervento di riparazione o locale ai sensi delle NT2018. Ed è catalogato in quanto tale perché non modifica significativamente il comportamento statico e sismico della struttura, tanto che non ne viene richiesta nemmeno la valutazione numerica. Tale impostazione contrasta apertamente con i requisiti di ammissione al SismaBonus 110% ove, come abbiamo visto, è da asseverare l’efficacia degli interventi nei confronti della riduzione del rischio sismico.


Per tale motivo si ritiene che il rifacimento delle strutture di copertura 
NON sia detraibile al 110%, ma bensì al 50%.


Va dato atto che vi sono altre interpretazioni che considerano che il rifacimento di coperture "spingenti" e/o con realizzazione di cordolo antisismico possano soddisfare contemporaneamente entrambi i requisiti (intervento locale + sismabonus 110%), tuttavia è una strada da percorrere con estrema cautela, soprattutto in ottica di interventi che vengono portati in detrazione ove è elevata la probabilità di venire chiamati a rispondere "numeri alla mano" delle scelte fatte.

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NTC2018: 

Decreto Rilancio:

Linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici:












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